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Con l’emanazione del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 485 e del successivo
Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi dell’11 luglio 2002, la
previsione contenuta nell’art. 3 D.Lgs 25 novembre 1999, n. 374, sulla
figura dell’Agente in attività finanziaria ha trovato attuazione
Un approfondito e congiunto esame intervenuto tra Fondazione Enasarco e
l’U.F.I., sulla figura e sulla natura giuridica dell’Agente in attività
finanziaria ha confermato che l’agenzia in attività finanziaria è
pienamente riconducibile al contratto di agenzia di cui agli artt. 1742
– 1752 del Codice Civile.
Conseguentemente ne deriva l’obbligo per gli intermediari finanziari non
bancari, che utilizzano gli agenti in attività finanziarie, siano essi
persone fisiche e/o giuridiche a provvedere all’iscrizione al Fondo di
previdenza Enasarco ed ai conseguenti versamenti contributivi.
L’Unione Finanziarie Italiane, ritiene utile rappresentare l’opportunità
che le aziende interessate provvedano tempestivamente di loro iniziativa
agli adempimenti connessi alla iscrizione al citato fondo, al fine anche
di evitare l’insorgere di eventuali contenziosi.
Nel sito dell’Unione sono pubblicate le principali informazioni in
materia concordate con la Fondazione Enasarco.
Ovviamente la Segreteria dell’UFI è a disposizione per fornire e/o
tramite la Fondazione gli eventuali chiarimenti.
Si prega di inviare i relativi quesiti al seguente indirizzo di posta
elettronica info@unionfin.it |