A far tempo dalla emanazione della legge “Antiriciclaggio” del 1991, lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, di intermediazione in cambi, di prestazione di servizi di pagamento e di assunzione di partecipazioni è riservata alle banche ed agli intermediari finanziari non bancari:
La qualifica di intermediario finanziario non bancario è riferita esclusivamente agli iscritti all’Elenco generale tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi ed è subordinata al ricorrere delle seguenti
condizioni:
 |
Forma giuridica società di capitale
(società per azioni, società in accomandita per azioni, società
a responsabilità limitata, società cooperativa), |
 |
Oggetto sociale esclusivo
(gli intermediari
possono svolgere solo le attività sopra descritte); |
 |
Capitale sociale interamente versato non
inferiore ad € 516.456,90; |
 |
Professionalità ed onorabilità dei
partecipanti al capitale degli intermediari e degli esponenti
aziendali. |
|