L’adesione alla Unione Finanziarie Italiane
Possono assumere la qualità di socio ordinario: - gli operatori creditizi previsti nel D.Lgs 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche e integrazioni; - le compagnie di assicurazione presenti nel settore creditizio; Possono assumere la qualità di socio corrispondente gli altri soggetti, che svolgano attività strumentali e accessorie alle attività creditizie Non possono essere soci corrispondenti i soggetti che abbiano i requisiti per assumere la qualità di socio ordinario. I soci corrispondenti, hanno diritto ai servizi offerti dall'Associazione essi possono assistere alle assemblee ordinarie e straordinarie ed hanno diritto di voto e di rappresentanza solo nelle assemblee straordinarie ed in quelle ordinarie limitatamente all'approvazione del bilancio. - Possono assumere la qualità di socio sostenitore le persone fisiche e giuridiche interessate all’attività di formazione promosse dall’Associazione. I soci sostenitori non hanno diritto ad assistere alle assemblee ordinarie e straordinarie. Il socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, del Codice di autodisciplina
e degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione,
nonché a fornire la fattiva collaborazione all’Associazione per la
realizzazione dei fini istituzionali.
All’atto di adesione, gli Associati alla Unione potranno usufruire di apposite convenzioni ad essi riservate relative a:
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