| Le Società finanziarie svolgenti attività di intermediazione non bancaria, aderenti all'Unione Finanziarie Italiane, si obbligano al rispetto del presente codice di autodisciplina. |
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| Lo svolgimento dell'attività di erogazione
di finanziamenti deve avvenire nel più scrupoloso rispetto oltre che
di tutte le norme legislative e regolamentari in vigore - in particolare,
della legge 197/91 e del Decreto Legislativo dell'119/93 n° 385 - anche
dei criteri interpretativi e degli orientamento espressi in materia
delle autorità preposte e dall'Unione. |
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Le Società aderenti ed il loro personale
devono operare con diligenza e competenza, ispirando ogni loro azione
ai principi di correttezza e trasparenza a tutela degli interessi della
società e del Cliente. |
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Il Cliente deve essere informato della
natura della operazione, dei tasso di interesse applicato e delle condizioni
generali che regolano il finanziamento. |
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Le operazioni di finanziamento sono
regolate da principi base generali, così come definiti dall'Unione;
le Società avranno la possibilità di integrarli in relazione alle concrete
ed effettive fattispecie, purché tali norme integrative non siano con
gli stessi in contratto. Ogni associato farà pervenire all'Unione la
propria modulistica ed ogni eventuale aggiornamento della stessa. |
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I finanziamenti, la cui destinazione
deve essere chiaramente indicata nella richiesta, dovranno essere commisurati
alla capacità reddituale ed alla consistenza patrimoniale del Cliente |
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Sarà cura dell'Unione rilevare periodicamente
le condizioni ed i tassi cui devono fare riferimento le Società aderenti. |
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Su ogni notizia ed intonazione acquista
sul conto della Clientela, è osservata la massima riservatezza. |
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E’ cura dei responsabili della Società,
formare e vigilare affinché il personale dipendente e i collaboratori
esterni, si comportino coerentemente con le indicazioni del codice di
autodisciplina e con quelle che saranno fornite dall'Unione in accordo
con le autorità preposte, per l'individuazione e segnalazione delle
eventuali operazioni sospette, ponendo altresì in essere adeguati sistemi
di controllo e riscontro. |
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Le Società aderenti devono esporre,
in appositi cartelloni, nelle proprie sedi ed uffici periferici nei
locali aperti al pubblico, i principi generali indicati dall'Unione
e le condizioni da questa periodicamente rilevate. |
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Sulla modulistica utilizzata dai singoli
associati deve esser riportato il marchio dell'Unione; ogni utilizzo
del marchio per campagne pubblicitarie sia per la società proponente,
sia per la promozione dell'Unione, deve essere preventivamente autorizzato
dall'Unione, che ne verificherà la rispondenza ai criteri deontologici
dell'Associazione. |
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Gli associati si impegnano a trasmettere
l'Unione i dati e le informazioni richieste a fini statistici. |
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Le Società aderenti demandano ad una
apposita "Authority" il potere di esaminare, valutare e derimere
eventuali controversie che dovessero sorgere tra le singole Società
ed i propri Clienti circa non corretta applicazione delle direttive
contenute nel codice di autodisciplina. L'istituzione dell'Authority
sarà curata dall'Unione, che provvederà altresì ad approvarne il regolamento
operativo. |
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E’ compito del Collegio dei Probiviri
dell'Unione vigilare sull'osservanza del codice da parte dei Soci. Le
funzioni, le procedure e l'indicazione delle sanzioni del Collegio dei
Probiviri sono disciplinate dal regolamento approvato dal Consiglio
dell'Unione. |
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E’ obbligo degli associati, informare tempestivamente l'Unione delle controversie di cui all'art. 5 del T.U. delle leggi in materia bancarie e creditizia, nonché di ogni problematica di interesse generale, ai fini di sottoporla, unitariamente, all'esame delle autorità preposte. |
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| Unione
Finanziarie Italiane |