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| La forma giuridica | ||||||||||||||
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| Il capitale sociale | ||||||||||||||
| Il capitale sociale interamente versato
non inferiore a 5 volte il capitale minimo previsto per la costituzione
delle società per azioni. |
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| L’oggetto sociale | ||||||||||||||
| Gli intermediari finanziari devono avere l’oggetto sociale esclusivo e, pertanto, svolgere solo le attività previste al comma 1, dell’art. 106 del Testo Unico bancario e specificate nel Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994. |
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| L’onorabilità dei partecipanti al capitale sociale di un intermediario finanziario | ||||||||||||||
| Chiunque partecipa al capitale sociale di un intermediario finanziario in misura superiore al 5 % del capitale medesimo, non può esercitare diritto di voto qualora:
Le disposizioni di cui sopra si applicano a chiunque, indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta, controlla l’intermediario finanziario, ai sensi dell’art.23 Tulb. Qualora il partecipante sia persona giuridica, i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti dall’Amministratore e dal Direttore. I requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo degli intermediari finanziari. Professionalità Consiglieri d’Amministrazione. I Consiglieri d’Amministrazione devono aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, l’Amministratore Delegato, l’Amministratore Unico ed il Direttore Generale e coloro che ricoprano cariche che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quelle di Direttore Generale, devono essere in possesso di una specifica competenza ed esperienza nei settori sopra ricordati maturata per un periodo non inferiore a cinque anni. Professionalità dei soggetti svolgenti funzioni di controllo. I soggetti svolgenti funzione di controllo degli intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori dei conti. Situazioni impeditive. Non possono ricoprire cariche di Amministratori, Direttori Generali e Sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a procedure equiparate, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria ove si tratti di imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo. Requisiti di onorabilità. Le cariche, comunque denominate, di Amministratore, Sindaco e Direttore Generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:
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