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| dell' ”Unione Finanziarie Italiane - Associazione fra Intermediari
finanziari non bancari" |
| Denominazione - Sede – Scopo |
Articolo 1 |
| Organi |
Articolo 6 Gli organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea dei soci; - il Consiglio; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori; - il Collegio dei Probiviri; - il Segretario Generale. |
| Assemblea |
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| Consiglio |
Articolo 10 L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da sette a quindici membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea e scelti fra i componenti della presidenza,degli amministratori, dei direttori generali degli associati. Articolo 11 Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente. Si riunisce almeno due volte l'anno e quando se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine dei giorno. Il Consiglio è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti o rappresentanti; in caso di parità di voto, avrà forza determinante il voto del Presidente; in caso di impedimento i consiglieri possono delegare altro consigliere a rappresentarli. Ogni consigliere presente non potrà essere portatore di più di una delega. Il Segretario Generale dell'Associazione esercita le funzioni di segretario del Consiglio. Articolo 12 Spetta al Consiglio: - dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea, approvare i programmi, le iniziative e le attività associative; - formulare direttive per l'attività della Associazione nel quadro delle linee generali deliberate dall' Assemblea; - redigere ed approvare la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all' Assemblea; - proporre all’Assemblea la misura del contributo "una tantum", della parte fissa e di quella variabile della quota annuale. - stabilire la misura degli eventuali contributi straordinari che gli associati sono tenuti a versare; - nominare il Segretario Generale e fissarne gli emolumenti; - fissare le indennità del Presidente; - deliberare in materia di contratti di lavoro e di trattamento economico del personale; - proporre le modifiche statutarie da sottoporre a delibera assembleare; - nominare commissioni definendone compiti e composizione; - nominare comitati tecnici consultivi e propositivi definendone compiti e composizione; dare attuazione a eventuali regolamenti di autodisciplina della attività svolta dagli associati. Articolo 13 Il Consiglio può nominare, tra i suoi membri, un comitato esecutivo, definendone i compiti e le modalità di funzionamento. Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario Generale. Articolo 14 Il Consiglio può istituire delegazioni territoriali volte alla promozione ed allo sviluppo locale delle attività proprie della Associazione, definendone compiti e composizione. |
| Presidente |
| Articolo 15 Il Presidente dura in carica tre anni e alla scadenza del mandato può essere confermato. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti. Articolo 16 Spetta al Presidente: - convocare l'Assemblea degli associati ed il Consiglio; - sovrintendere all'attività dell'Associazione; - impartire istruzioni per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Associazione; - affidare speciali incarichi di studio e di ricerca per materie determinate anche ad estranei all'Associazione. Il Presidente in caso di urgenza ha facoltà di prendere le opportune decisioni per l'attuazione degli scopi dell'Associazione, riferendone alla successiva riunione dei competenti organi collegiali. Articolo 17 In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempiono le funzioni due Vice-Presidenti, intervenendo prima quello più anziano di età. I Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea e durano in carica tre anni. Qualora la carica di Presidente o Vice-Presidente resti vacante, il successore nominato dal Consiglio, resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo che ha sostituito. Agli effetti dei rapporti con i terzi, l'intervento del Vice-Presidente nelle sue funzioni vicarie, vale prova di assenza o impedimento del Presidente. |
| Collegio dei revisori |
Articolo 18 Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti scelti fra il personale degli enti associati ovvero tra persone fisiche estranee all'Associazione. La nomina dei Revisori e del loro Presidente spetta all'Assemblea. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi curano il controllo delle spese e la sorveglianza della gestione amministrativa, accompagnando con una propria relazione il rendiconto all'esame dell'Assemblea |
| Collegio dei probiviri |
Articolo 19
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci. I Probiviri verranno scelti per indiscusso prestigio professionale e personale e per indipendenza di giudizio. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Probiviri eleggono nel proprio seno il Presidente. È deferita al Collegio dei Probiviri l'istruzione delle controversie relative alla perdita della qualità di socio e alla interpretazione dei presente statuto. |
| Segretario Generale |
Articolo 20 Il Segretario Generale partecipa quale segretario alla riunioni del Consiglio, ne redige i verbali e ne cura la conservazione; Ha la direzione generale dell'Associazione e del relativo personale. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e risponde, in ordine alle sue mansioni al Presidente. |
| Patrimonio - amministrazione |
Articolo 21 Il patrimonio della Associazione è costituito: - dai contributi "una tantum" e dalle quote associative annuali versati dai soci ai sensi dell'art. 4; - dagli avanzi di gestione; - da eventuali contributi straordinari, espressamente deliberati dal Consiglio che ne determina anche le modalità ed i tempi di versamento; Il patrimonio complessivo, esposto nello stato di previsione approvato annualmente ai sensi dell'art. 9 dall'Assemblea, non potrà, in nessun caso, risultare inferiore a 50.000,00 euro. Il patrimonio è indivisibile fino allo scioglimento dell'Associazione; qualora si addivenga allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, che residuerà dalla liquidazione, da eseguirsi nei modi di cui al successivo art. 24, sarà devoluto in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea. Articolo 22 I fondi liquidi di cui l'Associazione dispone, devono essere depositati presso aziende di credito scelte dal Presidente. I prelevamenti possono essere effettuati con la firma disgiunta del Presidente o di uno dei Vice Presidenti, ovvero del Segretario Generale. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare. Il rendiconto economico, predisposto dal Segretario Generale viene sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio e quindi presentato all'Assemblea entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori. |
| Disposizioni varie e finali |
Articolo 23 Le cariche nel Consiglio e nel Collegio dei Probiviri sono gratuite e cessano con il venir meno delle funzioni che i titolari svolgono presso gli enti di appartenenza. Alle persone fisiche che ricoprono cariche nell'Associazione, potrà essere riconosciuto il rimborso per le spese sostenute. Non possono essere nominati alle cariche di Presidente, Consigliere e Probiviro dell'Associazione, e se nominati decadono dal proprio ufficio, le persone fisiche e giuridiche che, comunque rappresentate, ricoprono analoghe cariche direttive in altre Associazioni di categoria con medesimo scopo e finalità. Articolo 24 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento o comunque di cessazione di essa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e determinerà le modalità della liquidazione . Articolo 25 Ogni questione o controversia relativa alla interpretazione del presente statuto verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno per ciascuna delle parti in lite ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente dei Tribunale di Roma. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni
del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia. |