Lexitor: Ordinanza del Collegio ABF di Roma di rinvio al Collegio di Coordinamento sull'art.125 sexies TUB
Il Collegio ABF di Roma, investito di un ricorso inerente la nota questione della rimborsabikità degli oneri "non maturati" a seguito della anticipata estinzione, ha rimesso gli atti al Collegio di Coordinamento, con apposita Ordinanza di rimessione, per decidere circa gli effetti del nuovo testo dell'art. 125 sexies del TUB relativamente ai contratti di finanziamento anticipatamente estinti, stipulati prima del 25 luglio 2021.
Al fine di prevenire il rischio che si formino orientamenti contrastanti tra i diversi Collegi territoriali, è stato chiesto di chiarire se la "norma intertemporale" dettata dall'art. 11 octies comma 2 del TUB della L. di conversione del Decreto Sostegni bis imponga o meno di modificare l'orientamento fin quì seguito dall'ABF in merito alla restituibilità dei costi in caso di rimborso anticipato come indicata della Decisione N. 26525/2019 del Coll. di Coordinamento ABF.
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